(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 21 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccita' 1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensita' particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccita', tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumita' o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attivita' produttive, il Presidente della giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorita' di distretto idrografico e alle province interessate. 2. Nei casi di cui al comma 1, tutte le derivazioni d'acqua, comprese quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere motivatamente regolate secondo le indicazioni fissate dall'autorita' competente al rilascio della concessione, al fine di incidere sulla riduzione dei colmi di piena ovvero di conseguire un'ottimale modulazione della risorsa idrica. Delle regolazioni disposte va data tempestiva informazione alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e alla autorita' di distretto idrografico interessata. Per la diminuita attivita' produttiva conseguente, il concessionario non avra' diritto alla corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva una commisurata riduzione del canone demaniale di concessione ove dovuta.