(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del
                           21 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Regolazione  delle  derivazioni  in caso di eccezionali situazioni di
                         piena o di siccita'

1.  In  previsione  ed  in  concomitanza  di  eventi  alluvionali  di
intensita'  particolarmente  elevata  o  di periodi di persistente ed
eccezionale  siccita',  tali  da  aver  causato o da poter causare il
rischio  per  la  pubblica  incolumita' o rilevanti e diffusi danni a
infrastrutture  e  attivita'  produttive,  il Presidente della giunta
regionale,  con  proprio  provvedimento,  dichiara lo stato di crisi,
dandone  comunicazione alle autorita' di distretto idrografico e alle
province  interessate.  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1, tutte le
derivazioni  d'acqua, comprese quelle in atto alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, possono essere motivatamente regolate
secondo  le indicazioni fissate dall'autorita' competente al rilascio
della  concessione,  al fine di incidere sulla riduzione dei colmi di
piena  ovvero  di  conseguire  un'ottimale  modulazione della risorsa
idrica.  Delle  regolazioni  disposte va data tempestiva informazione
alla  struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e
alla autorita' di distretto idrografico interessata. Per la diminuita
attivita' produttiva conseguente, il concessionario non avra' diritto
alla  corresponsione  di  alcun  indennizzo  da  parte della pubblica
amministrazione,  fatta  salva  una  commisurata riduzione del canone
demaniale di concessione ove dovuta.